Art. 59 c.c. (Termine per la rinnovazione dell’istanza)

art 59 c.c.
art 59 c.c.

 

Art. 59 c.c. (Termine per la rinnovazione dell’istanza).

L’istanza, quando e’ stata rigettata, non puo’ essere riproposta
prima che siano decorsi almeno due anni.

 

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