Art. 59 c.c. (Termine per la rinnovazione dell’istanza).
L’istanza, quando e’ stata rigettata, non puo’ essere riproposta
prima che siano decorsi almeno due anni.
Video
…il presente articolo, come tutti quelli del blog, verranno costantemente aggiornati ed arricchiti allo scopo di rendere il più attuali possibili le informazioni in essi contenute.
©Riproduzione riservata